Condizioni generali
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
IDRA SRL – Installazione e manutenzione impianti
Via Cesare Abba 56, 25050 Camignone di Passirano (BS) – P.IVA 03925320982
Art. 1 – Oggetto
1.1 Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito: “Condizioni Generali”) regolano i rapporti contrattuali tra IDRA SRL, con sede legale in Via Cesare Abba 56, 25050 Camignone di Passirano (BS), C.F./P.IVA 03925320982 (di seguito: “IDRA” o “l’Appaltatore”), e il soggetto committente (di seguito: “il Committente” o “il Cliente”) relativamente alla fornitura di servizi di progettazione, installazione, manutenzione e assistenza di impianti idraulici, sanitari, di riscaldamento, di climatizzazione, di ventilazione meccanica controllata (VMC) e impianti radianti (di seguito complessivamente: “i Lavori” o “le Opere”).
1.2 Le Condizioni Generali si applicano a tutti i contratti stipulati tra IDRA e il Committente, salvo diversa pattuizione scritta tra le parti. Eventuali deroghe alle presenti Condizioni Generali saranno efficaci solo se espressamente concordate per iscritto.
1.3 Le Condizioni Generali prevalgono su eventuali condizioni generali del Committente, salvo diverso accordo scritto.
Art. 2 – Preventivi e stipulazione del contratto
2.1 I preventivi elaborati da IDRA hanno validità di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione, salvo diversa indicazione scritta. Decorso tale termine, IDRA si riserva il diritto di aggiornare i prezzi e le condizioni.
2.2 Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione del preventivo e/o del contratto da parte del Committente, ovvero con l’accettazione espressa per iscritto (anche a mezzo email o PEC) del preventivo da parte del Committente.
2.3 Il preventivo è redatto sulla base delle informazioni fornite dal Committente e dello stato dei luoghi al momento del sopralluogo. Qualora, nel corso dell’esecuzione dei Lavori, emergano circostanze non prevedibili al momento della redazione del preventivo, IDRA si riserva il diritto di proporre variazioni di prezzo, che dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dal Committente.
2.4 Eventuali disegni, progetti o documentazione tecnica allegati al preventivo restano di proprietà intellettuale di IDRA e non potranno essere utilizzati, riprodotti o comunicati a terzi senza il preventivo consenso scritto di IDRA.
Art. 3 – Corrispettivo e modalità di pagamento
3.1 Il corrispettivo per l’esecuzione dei Lavori è quello indicato nel preventivo accettato e/o nel contratto sottoscritto, oltre IVA nella misura di legge.
3.2 Salvo diversa pattuizione, il pagamento avverrà tramite stati di avanzamento lavori (SAL) secondo le seguenti modalità:
20% alla firma del contratto, a titolo di acconto;
il saldo suddiviso in rate corrispondenti al raggiungimento delle diverse fasi di avanzamento dei Lavori, come specificato nel contratto o nel preventivo;
il 10% a titolo di saldo finale entro 60 (sessanta) giorni dalla fine dei Lavori e dal collaudo positivo.
3.3 Le fatture dovranno essere pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione, salvo diversa pattuizione.
3.4 In caso di ritardato pagamento, anche parziale, il Committente sarà tenuto a corrispondere, senza necessità di messa in mora, gli interessi moratori calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche. IDRA si riserva inoltre il diritto di sospendere l’esecuzione dei Lavori fino al completo pagamento degli importi scaduti, senza che ciò costituisca inadempimento da parte dell’Appaltatore.
3.5 I prezzi indicati nel preventivo si intendono comprensivi della fornitura dei materiali e della manodopera, salvo diversa indicazione. I materiali di consumo e le opere murarie, salvo espressa previsione contrattuale, non sono inclusi nel preventivo.
Art. 4 – Esecuzione dei Lavori
4.1 IDRA si impegna ad eseguire i Lavori a regola d’arte, nel rispetto delle normative tecniche vigenti e delle prescrizioni contrattuali, con la diligenza e la perizia richieste dalla natura dell’incarico.
4.2 L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 1658 del Codice Civile, assume a suo carico l’onere per la fornitura del materiale necessario a compiere l’opera, salvo diversa pattuizione.
4.3 I tempi di esecuzione indicati nel preventivo o nel contratto hanno carattere indicativo e non essenziale, salvo espressa pattuizione contraria. Eventuali ritardi dovuti a cause non imputabili ad IDRA (quali, a titolo esemplificativo, ritardi nella consegna di materiali da parte di fornitori, condizioni metereologiche avverse, indisponibilità del cantiere, varianti richieste dal Committente) non potranno dar luogo a richieste di risarcimento danni o penali a carico di IDRA.
4.4 IDRA si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi vigenti.
Art. 5 – Varianti e lavori aggiuntivi
5.1 Qualsiasi variante o lavoro aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel contratto o nel preventivo dovrà essere preventivamente concordato per iscritto tra le parti e darà luogo a un corrispondente adeguamento del corrispettivo e dei tempi di esecuzione.
5.2 Qualora nel corso dell’esecuzione dei Lavori emergano circostanze impreviste che rendano necessarie varianti o lavori aggiuntivi indispensabili per la corretta esecuzione dell’opera, IDRA ne darà tempestiva comunicazione al Committente, il quale dovrà pronunciarsi entro 5 (cinque) giorni lavorativi. In mancanza di riscontro nel termine indicato, IDRA sarà facoltizzata a procedere con le varianti necessarie, con addebito dei relativi costi.
5.3 Non si considerano varianti le opere che IDRA esegue di propria iniziativa e senza autorizzazione del Committente, le quali non daranno diritto ad alcun compenso aggiuntivo.
Art. 6 – Obblighi del Committente
6.1 Il Committente si impegna a:
garantire il libero accesso al cantiere e ai locali interessati dai Lavori per tutta la durata degli stessi;
fornire ad IDRA tutte le informazioni necessarie per la corretta esecuzione dei Lavori, ivi comprese planimetrie, documentazione tecnica e autorizzazioni amministrative;
predisporre le opere murarie, edili e accessorie eventualmente necessarie e non incluse nell’appalto, nei tempi utili a non pregiudicare l’avanzamento dei Lavori;
garantire la disponibilità degli allacciamenti elettrici e idrici necessari durante l’esecuzione dei Lavori;
effettuare tempestivamente e integralmente i pagamenti dovuti.
6.2 Eventuali ritardi o inadempimenti del Committente rispetto agli obblighi sopra indicati che causino il prolungamento dei tempi di esecuzione o l’aumento dei costi, saranno a esclusivo carico del Committente stesso.
Art. 7 – Conformità normativa e dichiarazione di conformità
7.1 Gli impianti realizzati da IDRA saranno conformi a tutte le normative tecniche vigenti in materia, ivi incluso il D.M. 37/2008 e successive modifiche e integrazioni.
7.2 Al termine dei Lavori, IDRA rilascerà la Dichiarazione di Conformità e i relativi allegati obbligatori, come prescritto dalla normativa vigente.
7.3 La Dichiarazione di Conformità verrà rilasciata subordinatamente al completamento dei Lavori, al collaudo positivo e al saldo integrale del corrispettivo pattuito.
Art. 8 – Collaudo e accettazione delle Opere
8.1 Al termine dei Lavori, IDRA comunicherà al Committente la disponibilità degli impianti per il collaudo. Il Committente dovrà procedere alla verifica e all’accettazione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione.
8.2 Decorso il termine di cui al punto precedente senza che il Committente abbia formulato riserve per iscritto, le Opere si intenderanno tacitamente accettate.
8.3 Il Committente potrà formulare eventuali riserve esclusivamente per iscritto, specificando in modo dettagliato le difformità riscontrate. IDRA si impegna a sanare le difformità fondate nei tempi tecnici necessari.
Art. 9 – Garanzia
9.1 IDRA garantisce le Opere eseguite per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del collaudo positivo o dell’accettazione tacita, per difetti di materiali e vizi di esecuzione.
9.2 La garanzia comprende la riparazione o la sostituzione, a discrezione di IDRA, dei componenti difettosi o delle opere viziate, inclusa la manodopera necessaria.
9.3 La garanzia non copre:
i difetti derivanti dall’usura normale, dall’uso improprio o dalla mancata manutenzione degli impianti;
i danni causati da interventi di terzi non autorizzati da IDRA;
i danni derivanti da cause di forza maggiore, calamità naturali o eventi eccezionali;
i componenti e materiali forniti dal Committente.
9.4 Resta ferma la garanzia del produttore sui singoli componenti e apparecchiature installati, i cui termini e condizioni sono quelli stabiliti dal produttore stesso.
Art. 10 – Limitazione di responsabilità
10.1 IDRA non sarà responsabile per danni indiretti, consequenziali, perdite di profitto o mancati guadagni del Committente derivanti dall’esecuzione o dal ritardo nell’esecuzione dei Lavori.
10.2 La responsabilità complessiva di IDRA nei confronti del Committente, per qualsiasi causa, non potrà in ogni caso superare l’importo del corrispettivo contrattuale.
10.3 IDRA non sarà responsabile per danni derivanti da difetti o inadeguatezze degli impianti preesistenti, delle strutture edili o degli allacciamenti non realizzati da IDRA stessa.
Art. 11 – Invariabilità dei prezzi
11.1 I prezzi indicati nel contratto resteranno invariati per tutta la durata dell’esecuzione dei Lavori, fatte salve le eventuali varianti di cui all’Art. 5.
11.2 Nel caso in cui il cantiere si fermi per cause imputabili al Committente per un periodo superiore a 12 (dodici) mesi dalla data di stipula del contratto, IDRA non si ritiene obbligata a mantenere i prezzi invariati. In tal caso, tutti i lavori eseguiti e il materiale acquistato dovranno essere saldati.
Art. 12 – Subappalto
12.1 IDRA si riserva il diritto di subappaltare parte dei Lavori a ditte specializzate di propria fiducia, mantenendo in ogni caso la responsabilità nei confronti del Committente per la corretta esecuzione dei Lavori.
Art. 13 – Forza maggiore
13.1 Nessuna delle parti sarà responsabile per l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali qualora tale inadempimento o ritardo sia causato da eventi di forza maggiore, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: calamità naturali, guerre, epidemie, pandemie, provvedimenti delle autorità, scioperi, indisponibilità di materiali sul mercato.
13.2 La parte che invoca la forza maggiore dovrà darne comunicazione scritta all’altra parte entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell’evento, indicando la natura dell’impedimento e la durata prevista.
Art. 14 – Clausola risolutiva espressa e recesso
14.1 IDRA avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. in caso di:
mancato pagamento, anche parziale, di uno o più SAL o fatture entro 30 giorni dalla scadenza;
mancata predisposizione del cantiere o impedimento all’accesso per più di 30 giorni;
violazione degli obblighi di cui all’Art. 6.
14.2 In caso di risoluzione per inadempimento del Committente, questi sarà tenuto al pagamento dei Lavori già eseguiti, dei materiali già acquistati e di un indennizzo pari al 20% del valore delle Opere non ancora eseguite.
14.3 Il Committente potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 1671 c.c., corrispondendo ad IDRA il corrispettivo per i Lavori eseguiti, il rimborso delle spese sostenute e un indennizzo per il mancato guadagno.
Art. 15 – Sicurezza sul lavoro
15.1 IDRA si impegna al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
15.2 Il Committente, in qualità di committente delle opere ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si impegna ad adempiere agli obblighi di legge ad esso spettanti, ivi inclusa la nomina del Coordinatore per la Sicurezza ove previsto.
Art. 16 – Riservatezza e trattamento dei dati personali
16.1 Le parti si impegnano a trattare come riservate tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale e finanziaria scambiate nell’ambito del rapporto contrattuale.
16.2 Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale di attuazione. Per ulteriori informazioni, il Committente può consultare la Privacy Policy disponibile sul sito www.idraenergiapulita.it.
Art. 17 – Spese di registrazione
17.1 Le spese per l’eventuale registrazione del contratto, da effettuarsi solo in caso d’uso, saranno a totale ed esclusivo carico della parte che ne farà richiesta.
Art. 18 – Invalidità parziale
18.1 Nel caso in cui una delle presenti Condizioni Generali o parte di essa fosse ritenuta invalida o inapplicabile, tale invalidità non si estenderà alla residua parte della clausola o alle altre previsioni delle Condizioni Generali che continueranno ad avere piena applicazione.
Art. 19 – Comunicazioni
19.1 Tutte le comunicazioni tra le parti dovranno avvenire per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, PEC o email agli indirizzi indicati nel contratto.
19.2 Indirizzo email di IDRA SRL: info@idraenergiapulita.it
Art. 20 – Legge applicabile e foro competente
20.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
20.2 Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia, con esclusione di ogni altro foro concorrente o alternativo.
CLAUSOLE VESSATORIE – APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DELL’ART. 1341 E 1342 C.C.
Il Committente dichiara di aver letto, compreso e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali:
Art. 3.4 – Interessi moratori e sospensione dei Lavori per ritardato pagamento
Art. 4.3 – Termini indicativi di esecuzione ed esclusione di risarcimento per ritardi
Art. 5.2 – Facoltà di IDRA di procedere con varianti in assenza di riscontro del Committente
Art. 8.2 – Accettazione tacita delle Opere decorso il termine di 10 giorni
Art. 9.3 – Limitazioni della garanzia
Art. 10 – Limitazione di responsabilità
Art. 11.2 – Facoltà di aggiornamento prezzi in caso di fermo cantiere prolungato
Art. 12 – Facoltà di subappalto
Art. 14 – Clausola risolutiva espressa e recesso
Art. 20.2 – Foro competente esclusivo di Brescia
Ultima modifica: 15 aprile 2026